Attività

Clausole valutative: L.R. 5 agosto 2020, n. 7 - Lazio

Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia

Art. 53
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti nello sviluppo dei servizi educativi e nella realizzazione di un’offerta qualificata e diversificata degli stessi. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che, anche sulla base del monitoraggio annuale di cui all’articolo 48, informi sullo stato di attuazione della legge e, in particolare:
a) sull’ampliamento dell’offerta dei servizi educativi, indicando tipologia, titolarità e gestione di quelli realizzati e loro diffusione sul territorio;
b) sul grado di soddisfacimento della domanda annua di accesso ai servizi educativi per ambito provinciale, metropolitano e del comune di Roma capitale e sull’andamento della domanda stessa;
c) sulla promozione e realizzazione dei servizi educativi sperimentali e relativi esiti;
d) sugli interventi di sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi educativi, sulle modalità della loro attuazione e relativi esiti;
e) sulle iniziative di formazione del personale;
f) sulle risorse stanziate e su quelle utilizzate per i vari interventi e loro distribuzione territoriale;
g) sulle eventuali criticità incontrate e le misure adottate per farvi fronte.