Attività

Clausole valutative: L.R. 23 giugno 2020, n. 24 - Veneto

Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza

Art. 22
Clausola valutativa
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia i dati disaggregati del monitoraggio di cui all’articolo 21, in formato elettronico elaborabile, all’Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche istituito presso il Consiglio regionale del Veneto.
2. L’Osservatorio di cui al comma 1 esercita, con cadenza triennale, il controllo sull’attuazione della presente legge ed effettua una valutazione sui risultati ottenuti, con particolare riferimento alla costituzione dei distretti di polizia locale.
3. La competente Commissione consiliare comunica i risultati ottenuti al Consiglio e alla Giunta regionale.