Attività

Clausole valutative: L.R. 17 giugno 2020, n. 3 - Lazio

Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Art. 4
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
a) gli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 2, specificando modalità attuative, soggetti coinvolti, distribuzione sul territorio;
b) i soggetti del Terzo settore beneficiari delle misure di cui all’articolo 3, con l’indicazione dell’ammontare dei contributi ricevuti e una descrizione delle attività realizzate;
c) le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte.