Attività

Clausole valutative: L.R. 21 maggio 2020, n. 12 - Lombardia

Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)

Art. 1 m
Clausola valutativa
Dopo l'art. 11 della L.R. 28 febbraio 2005, n. 9 è inserito il seguente:
Art. 11 bis
Clausola valutativa
1. ll Consiglio regionale valuta l'attuazione della disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica volto a sensibilizzare al rispetto per la natura, per la biodiversità e per il territorio anche in area urbana. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
a) la distribuzione quantitativa delle guardie ecologiche volontarie sul territorio regionale e le variazioni intervenute nel biennio, anche con riferimento alle loro caratteristiche di età, genere e istruzione, distinguendo per tipologia di enti organizzatori e per territorio;
b) le attività di formazione, aggiornamento e specialistiche fruite dalle guardie ecologiche volontarie e le azioni da loro svolte a tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche nell'ambito della Rete ecologica Natura 2000;
c) le principali questioni emerse nella Consulta regionale del servizio di vigilanza ecologica nel periodo di osservazione e le attività a cui hanno dato luogo;
d) le modalità organizzative del servizio di vigilanza ecologica adottate dagli enti nonché le dotazioni strumentali disponibili, segnalando ricorrenze, differenze e risultati, per individuare le migliori pratiche in uso con le condizioni che le abilitano ovvero le criticità incontrate con le possibili modalità per superarle;
e) la destinazione e l'utilizzo delle risorse stanziate nel biennio a finanziamento dei programmi annuali del servizio volontario di vigilanza ecologica, l'entità e la distribuzione della spesa per la copertura assicurativa delle guardie ecologiche volontarie e per gli interventi finanziati in quota alla Regione.
2. Gli enti organizzatori, coinvolti nell'attuazione della legge, forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti del comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.';