Attività

Clausole valutative: L.R. 3 ottobre 2019, n.19 - Lazio

Disposizioni per provuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici

Art. 6
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti conseguiti al fine di contribuire, promuovere ed incentivare le pratiche del compostaggio e, in particolare, di autocompostaggio, di compostaggio di comunità e di compostaggio di prossimità.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente ed al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, una relazione sugli effetti conseguiti dall’applicazione della presente legge contenente per il territorio di ciascuna provincia e della Città metropolitana di Roma capitale:
a) le quantità, sia in valori assoluti sia in percentuale, della frazione organica dei rifiuti urbani, da raccolta differenziata, trasformati tramite trattamento aerobico, suddivise per tipologia di impianti;
b) le indicazioni espresse in valori assoluti e percentuali delle utenze coinvolte.
3. Dopo almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le strutture regionali competenti, al fine di determinare il Life cycle assessment (LCA) degli impianti destinatari dei contributi.