Attività

Clausole valutative: L.R. 29 ottobre 2019, n. 17 - Lombardia

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi

Art. 9
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento. A tal fine, dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, a cadenza biennale la Giunta regionale presenta una relazione che documenta e descrive, anche attraverso le modalità della ricerca-azione:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;
b) i soggetti coinvolti nell'attuazione e le modalità di coordinamento e interazione realizzate;
c) i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche socio-demografiche;
d) gli eventuali aspetti problematici emersi nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;
e) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire a Regione Lombardia le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.