Attività

Clausole valutative: L.R. 18 giugno 2019, n. 11 - Lombardia

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

Art. 75 quater
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della presente legge. A tal fine entro due anni dalla entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale'), la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
a) lo stato di avanzamento dell'attuazione delle norme regionali in materia di florovivaismo;
b) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale delle aziende florovivaistiche;
c) le eventuali criticità che sono state riscontrate nell'attuazione della legge.
2. Successivamente la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale relativa alle informazioni di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 164 bis
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della presente legge. A tal fine entro due anni dalla entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale'), la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
a) lo stato di avanzamento dell'attuazione delle norme regionali in materia di agriturismo con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dalla legge regionale recante (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale');
b) le dimensioni, i servizi erogati, le caratteristiche e la distribuzione territoriale delle attività;
c) le eventuali criticità che sono state riscontrate nell'attuazione della legge.
2. Successivamente la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale relativa alle informazioni di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.'.