Attività

Clausole valutative: L.R. 13 giugno 2018, n. 30 - Toscana

Clausola valutativa dell’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla L.R. 42/2015

Art. 1
Clausola valutativa. Inserimento dell'art. 3 bis nella L.R. 42/2015
1. Dopo l'art. 3 della Legge Regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità), è inserito il seguente:
"Art. 3 bis Clausola valutativa
1. Il comitato di indirizzo dell'Osservatorio invia, con cadenza triennale, alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente, in particolare, le seguenti informazioni:
a) l’attività svolta in materia di raccolta delle informazioni, di condivisione dei risultati con gli altri operatori del settore e l’avvio di forme di collaborazione, ai sensi di quanto disposto all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 2, comma 2;
b) lo stato di attuazione della rete degli osservatori regionali della legalità, secondo quando stabilito all’articolo 3, comma 1;
c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione. ”.