Attività

Clausole valutative: L.R. 24 novembre 2017, n. 26 - Lombardia

Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali

Art. 4
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti attraverso le clausole sociali in termini di stabilità occupazionale del personale impiegato, uniformità dei trattamenti contrattuali e garanzia dei diritti acquisiti dai lavoratori.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) la diffusione delle clausole sociali di cui all'articolo 3 della presente legge;
b) i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti, le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.