Attività

Clausole valutative: L.R. 7 ottobre 2016, n. 25 - Lombardia

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

Art. 41
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e sviluppo del settore della cultura. A questo scopo la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
a) lo stato di attuazione del programma operativo annuale e dei piani integrati della cultura, specificando interventi realizzati, risorse stanziate e utilizzate, soggetti coinvolti, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche;
b) il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione;
c) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
d) gli esiti di eventuali sperimentazioni condotte ai sensi dell'articolo 40;
e) i risultati conseguiti secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, tenuto conto di eventuali proposte pervenute dalla competente commissione consiliare, può segnalare all'assessore competente;
f) una sintesi dei lavori dei tavoli della cultura di cui all'articolo 11.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.