Attività

Clausole valutative: L.R. 23 giugno 2016, n. 17 - Abruzzo

Istituzione e regolamentazione del "Codice Rosa" all'interno dei pronti soccorsi abruzzesi

Art. 9
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio sull'attuazione della presente legge e a tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, presenta una relazione alla Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione del Codice Rosa nei pronti soccorsi abruzzesi e, con cadenza biennale dall'entrata in vigore della legge, sulla base dei dati forniti dalle ASL, una relazione dalla quale emergano:
a) numero e caratteristiche delle prestazioni erogate da ciascuna ASL, caratteristiche dei soggetti destinatari, durata ed esito dei percorsi clinici e di assistenza psico-sociale;
b) quali protocolli d'intesa ex articolo 7 siano stati sottoscritti e in quale modo abbiano contribuito all'efficacia degli interventi di assistenza e di accompagnamento successivi alle dimissioni dalla struttura ospedaliera;
c) quali criticità siano state riscontrate nella fase di attuazione e le soluzioni approntate per farvi fronte.
2. La Commissione competente discute gli esiti della valutazione per eventuale rimodulazione dell'intervento normativo.
3. La relazione sarà resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.