Attività

Clausole valutative: L.R. 6 novembre 2015, n. 34 - Lombardia

Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo

Art. 8 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel favorire
l'accesso al cibo ai bisognosi, la riduzione degli sprechi e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari. A questo
scopo, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di approvazione della presente legge, la Giunta regionale
trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
a) gli interventi realizzati, specificandone gli ambiti, gli obiettivi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le
loro caratteristiche;
b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi realizzati e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
c) quali punti di forza e di debolezza si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
2. Successivamente, con cadenza biennale al 31 marzo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, comprende una sezione che documenta e descrive i risultati conseguiti, in particolare in termini di riduzione degli sprechi, recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari.
3. Gli esiti delle attività della Consulta, di cui all'articolo 6, sono parte integrante della relazione al Consiglio.
4. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito online in formato aperto, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche sul proprio
sito online in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto e formula indirizzi vincolanti rispetto alla implementazione delle misure e del livello di integrazione degli interventi.