Attività

Clausole valutative: L. R. 25 maggio 2015 , n. 15 - Lombardia

Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari

Art. 10 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel valorizzare il lavoro di cura degli assistenti familiari e sostenere le persone in condizioni di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente. A tal fine, la Giunta trasmette una relazione biennale al Consiglio che documenta e descrive:
a) qual'è stata l'adesione dei destinatari e la diffusione sul territorio regionale degli sportelli per l'assistenza familiare, delle iniziative formative e delle iscrizioni al registro territoriale degli assistenti familiari;
b) gli esiti delle informative previste alla lettera f), comma 1, dell'articolo 5;
c) in quale misura gli interventi e le risorse finanziarie previste dalla presente legge hanno contribuito alla sostenibilità economica dell'assistenza domiciliare a carico di anziani e disabili e delle loro famiglie e alla qualificazione dell'offerta di cura proposta;
d) quali eventuali criticità o fattori di successo sono stati rilevati, anche in base al giudizio degli organismi del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria interessati.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.