Attività

Clausole valutative: L. R. 21 novembre 2014, n. 21 - Umbria

Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico

Art. 13 (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di
prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

2. A tale fine, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione
contenente informazioni documentate e dati di dettaglio riguardanti:
a) gli esiti dell'attività di rilevazione effettuata dalla Regione ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera e) ;
b) le attività di informazione, sensibilizzazione ed i corsi di formazione promossi e realizzati sul territorio, con riferimento ai soggetti coinvolti, alle aree territoriali interessate ed al numero di partecipanti;
c) il grado di operatività del numero verde regionale, il numero di contatti su base mensile e le caratteristiche sociodemografiche degli utenti del servizio;
d) gli esercizi e gli altri luoghi deputati all'intrattenimento che hanno ottenuto il marchio regionale "No slot", la loro
distribuzione sul territorio regionale e quanti, tra questi, hanno provveduto alla rimozione degli apparecchi da gioco, nonché gli effetti del rilascio di tale marchio sul gettito IRAP valutato su base annuale;
e) l'impatto della regolamentazione delle distanze minime e dell'individuazione degli ulteriori luoghi sensibili da parte dei comuni, rispetto alla distribuzione delle sale da gioco sul territorio regionale;
f) i contributi eventualmente concessi ai soggetti di cui all' articolo 2, comma 2, lettera a) , la tipologia di progetti finanziati e la loro effettiva attuazione;
g) le iniziative e le tipologie di intervento poste in atto dalle aziende unità sanitarie locali nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico ed il numero dei fruitori di tali iniziative;
h) gli esiti delle attività di controllo svolte dai comuni, le sanzioni amministrative irrogate, la tipologia delle violazioni
accertate, l'ammontare dei proventi e la loro distribuzione nei comuni della regione;
i) in che modo la Fondazione Umbria contro l'usura è intervenuta su casi che presentano tra l'altro la problematicità del gioco d'azzardo patologico.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la definizione delle attività di valutazione connesse alla presente legge.

4. Tutti i soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati e le informazioni idonee a rispondere ai quesiti del presente articolo.