Attività

Clausole valutative: L..R. 3 luglio 2012, n. 11 - Lombardia

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

Art. 11 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo permanente, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare la violenza contro le donne e nel sostenerne le vittime. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) che dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale ha avuto la domanda e l'offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, anche in confronto al biennio precedente;
b) in che misura i servizi offerti hanno risposto alla domanda espressa e hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito;
c) quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti ne sono stati attuatori e destinatari;
d) come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento;
e) che andamento e caratteristiche ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione;
f) con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti di cui all'articolo 3.
2. La relazione prevista al comma 1è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.
3. I soggetti della rete regionale antiviolenza, coinvolti nell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, garantiscono la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1 e forniscono ogni anno alla Regione Lombardia una relazione sull'attività svolta.