Attività

Clausole valutative: L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 - Toscana

Norme sul sistema delle autonomie locali

CAPO II - Informazione al Consiglio regionale

Art. 107 - Relazione al Consiglio regionale sulle iniziative di cooperazione finanziaria

1. A partire dall’anno 2013, la Giunta regionale presenta con cadenza biennale al Consiglio regionale una relazione con la quale si dà conto:
a) dello stato di attuazione dei sistemi informativi di cui agli articoli 7 e 8;
b) della gestione del patto di stabilità territoriale, con particolare riferimento alle premialità riconosciute ai sensi dell’articolo 13;
c) lo stato di attuazione del sistema integrato per il contrasto all’evasione fiscale ai sensi degli articoli 14 e 15 ed il numero dei comuni aderenti.

Art. 108 - Relazione al Consiglio regionale sui processi associativi e sulle politiche per le aree disagiate

1. La Giunta regionale, entro il primo semestre del 2014, presenta una relazione al Consiglio regionale che dà conto:
a) del processo di estinzione delle comunità montane;
b) degli atti associativi adottati dai comuni e delle funzioni fondamentali avviate;
c) delle aggregazioni e delle forme associative costituite;
d) della concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche di cui al titolo V, capo III.(71)
2. A partire dal 2015, e con cadenza biennale, la relazione dà conto unicamente degli elementi di cui al comma 1, lettera b). (71)
3. La Giunta regionale, entro il primo semestre del 2013, presenta altresì una relazione al Consiglio regionale che dà conto, con cadenza biennale, delle iniziative di orientamento delle politiche regionali a favore dei territori comprendenti comuni in situazione di disagio di cui all’articolo. 81 e dei finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 82.

Art. 109 - Relazione al Consiglio regionale sull’attuazione delle politiche per la montagna

1. Con cadenza biennale, a partire dal giugno 2013, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la sintesi dello stato di attuazione delle politiche regionali a favore dei territori montani, con particolare riferimento a:
a) le risorse stanziate nel fondo regionale per la montagna ed alla loro ripartizione ed erogazione;
b) la sottoscrizione dei patti di cui all’articolo 88.