Attività

Clausole valutative: L.R. 8 giugno 2009, n. 29 - Toscana

Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana

Art. 6
(Disposizioni sull’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana)

75. A partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con cadenza biennale, la Giunta
regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

76. La relazione di cui al comma 75 illustra in particolare:
a) il livello di attuazione delle azioni positive per l‘integrazione;
b) il livello di attuazione degli interventi a favore dei soggetti vulnerabili;
c) il livello di attuazione degli interventi a favore dei cittadini stranieri nell’ambito delle azioni per il diritto allo studio, la ricerca e l’ impresa;
d) il livello di attuazione delle azioni regionali contro le discriminazioni.
e) la situazione e l’andamento del fenomeno migratorio in Toscana, sulla base dei dati raccolti dall’osservatorio di cui al comma 13.
77. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.