Attività

Clausole valutative: L.R. 26 marzo 2009, n. 7 - Friuli Venezia Giulia

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale

Art. 15 (Clausola valutativa)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'assessore con delega alla sanita' presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra i risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie. In particolare la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura, e rispetto a quali prestazioni, i singoli enti hanno superato i tempi massimi previsti e quali sono le cause principali del mancato rispetto di tali termini;
b) quali provvedimenti correttivi sono stati adottati nei casi di superamento dei tempi massimi e quali sono gli esiti di tali provvedimenti;
c) quali sono le modalita' di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e quali le eventuali criticita' emerse nel renderli operativi;
d) qual e' l'andamento dei tempi di attesa, anche rispetto ai tempi rilevati prima dell'entrata in vigore della presente legge, e qual e' l'opinione di esperti del settore e di utenti sulla velocita' di fruizione delle prestazioni e sul funzionamento del sistema di prenotazione previsto dall'articolo 16.
2. L'Agenzia regionale della sanita' e le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si coordinano per garantire il rispetto del mandato informativo previsto dal presente articolo.
3. La relazione di cui al comma 1 e' resa pubblica e diffusa insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione nel sito web del Consiglio regionale.