Attività

Clausole valutative: L. R. 18 novembre 2008, n. 17 - Umbria

Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi

Art. 23
(Clausola valutativa)
1. Trascorsi due anni dell'entrata in vigore della presente legge
e con cadenza biennale, entro il 31 dicembre, la Giunta regionale
presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione
degli interventi di promozione e sostegno della sostenibilità ambientale,
che contenga risposte documentate con particolare riferimento
ai seguenti profili e quesiti:
a) le forme di incentivazione, promozione, sensibilizzazione
e di formazione promosse dalla Regione;
b) l'entità dei contributi concessi per promuovere il processo di certificazione
di sostenibilità ambientale;
c) nel periodo di tempo considerato specificare, per classi di Comuni,
le tipologie degli edifici pubblici e privati che hanno conseguito la
certificazione di sostenibilità ambientale;
d) tipologia ed entità dei contributi concessi ai sensi dell' articolo 17,
comma 1, lettera a) ;
e) tipologia ed entità delle agevolazioni fiscali e degli incentivi concessi
dai Comuni;
f) in che misura la concessione dei contributi regionali e incentivi comunali
ha inciso sullo sviluppo di interventi di edilizia sostenibile nel territorio umbro;
g) in quale misura si può valutare l'impatto della legislazione sul mercato immobiliare
regionale, sulle imprese di costruzione e su quelle che producono materiali e
componenti per l'edilizia;
h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e
le possibili soluzioni.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all' articolo 19,
comma 2 la Giunta regionale fornisce al Consiglio regionale l'elenco dei Comuni
che hanno adottato le carte tematiche di cui all' articolo 7 e hanno provveduto
all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi anche in riferimento
ai nuovi insediamenti.