Attività

Clausole valutative: L. R. 28 novembre 2007, n. 30 - Lombardia

Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali

Art. 5 quater (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nell'ampliare e diversificare l'apertura degli esercizi commerciali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura e con quali modalità gli esercenti hanno utilizzato le opportunità di apertura domenicale e festiva, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale;
b) quali azioni sono state intraprese dalla Regione e dai comuni per incentivare le iniziative delle associazioni di categoria delle imprese commerciali finalizzate all'animazione dei centri urbani ed alla promozione delle attività commerciali ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali);
c) in che misura e con quali modalità i comuni hanno regolato gli orari commerciali;
d) in che misura e con quali modalità le iniziative di diversificazione e ampliamento delle aperture degli esercizi commerciali sono state inserite nei piani territoriali degli orari nei comuni che si sono dotati di questo strumento;
e) quali soluzioni organizzative e quali tipologie di lavoro sono state prevalentemente utilizzate dagli esercenti per far fronte alle aperture domenicali e festive, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale.