Attività

Clausole valutative: L.R. 19 ottobre 2007, n. 17 - Provincia autonoma di Trento

Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

Art. 11 ter
Valutazione sull'attuazione della legge
1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale una relazione
che contiene indicazioni documentate e motivate sui seguenti argomenti:
a) iniziative promosse e attuate per far crescere e diffondere i servizi socio-educativi per la prima infanzia;
b) entità della domanda e dell'offerta di servizi, distinte per tipologia e per distribuzione
territoriale, al momento della data di entrata in vigore della legge e al momento della
presentazione delle relazioni;
c) individuazione dei bacini d'utenza e degli standard minimi dei servizi;
d) ripartizione territoriale delle risorse, anche in relazione alla domanda e all'offerta di servizi;
e) modalità di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi e politiche tariffarie;
f) attività intraprese per formare e aggiornare il personale educativo dei servizi appartenenti al sistema;
g) controlli effettuati sui soggetti accreditati o autorizzati a svolgere servizi socio-educativi per la prima infanzia;
h) controlli effettuati per la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi;
i) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.