Attività

Clausole valutative: L.R. 13 luglio 2007, n. 38 - Toscana

Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro

Art. 67
(Clausola valutativa)

1. A decorrere dal secondo anno di applicazione, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione in ordine ai risultati ottenuti nel l'attuazione della presente legge, con riferimento:
a) alle iniziative svolte per promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'integrazione tra le stazioni appaltanti e per promuovere la qualificazione e la formazione del relativo personale ed ai risultati conseguiti in termini di ricorso alla gestione comune delle procedure di gara e di conseguente riduzione del numero delle procedure di appalto avviate sul territorio regionale;
b) alle iniziative assunte in ordine al coordinamento ed al potenziamento della attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle aziende USL e ai risultati conseguiti in termini di incremento del numero di controlli effettuati, stabilendo che nell'anno 2008 essi dovranno essere incrementati di almeno il 10 per cento rispetto all'anno 2007 e nel 2009 di un ulteriore 10 per cento rispetto allo stesso anno;
2. Alla relazione è allegato il rapporto di sintesi dell'Osservatorio di cui all'articolo 5, comma 11.
3. Nella prima relazione viene altresì dato conto delle attività svolte per il potenziamento dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici e dei relativi provvedimenti attuativi.
4. Al compimento del quinto anno di applicazione della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dei controlli effettuati e l'evoluzione temporale delle diverse tipologie di violazione accertate.