Attività

Clausole valutative: L.R. 24 marzo 2004, n. 19 - Toscana

Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti

ARTICOLO 22 (Informativa al Consiglio regionale)

1. Entro tre anni dall`entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, che ne riferisce al Consiglio, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di miglioramento, razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva. Tale relazione comprende, tra l`altro, risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) lo stato di operativita` del sistema di monitoraggio di cui all`articolo 4 con particolare riferimento all`attendibilita` e alla completezza dei dati relativi alla situazione della rete distributiva;
b) lo stato di attuazione della verifica degli impianti esistenti di cui all`articolo 7;
c) il numero delle autorizzazioni di esercizio di attivita` economiche accessorie integrative richieste e concesse.