Attività

Clausole valutative: L.R. 22 settembre 2003, n. 49 - Toscana

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali

Art. 10 Relazione annuale
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge nella quale sono evidenziati:
a) l`attivita` svolta dalla Giunta regionale per sensibilizzare i potenziali beneficiari;
b) l`ammontare delle tasse automobilistiche effettivamente riscosse in rapporto alle previsioni di bilancio;
c) il numero degli autoveicoli esentati di cui all`articolo 3, comma 1, suddivisi per tipologia;
d) il numero dei beneficiari di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 e l`ammontare delle esenzioni concesse;
e) il numero e l`ammontare delle sanzioni irrogate previste dall`articolo 4, comma 4.

In adempimento a questa clausola valutativa, è stata elaborata una Nota informativa.