Attività

Clausole valutative: L.R. 5 settembre 2026, n. 21 - Veneto

Valorizzazione e promozione del patrimonio presepiale del Veneto

Art. 5
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni biennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia degli interventi realizzati.