Attività

Clausole valutative: L.R. 7 luglio 2026, n. 16 - Abruzzo

Disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo

Art. 12
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalita' di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di efficacia, efficienza e impatto territoriale della sicurezza urbana integrata.
2. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza biennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Legislazione una relazione contenente:
a) lo stato di attuazione del Programma regionale;
b) le risorse stanziate e impegnate;
c) il numero di beneficiari suddiviso per tipologia (cittadini, condomini, imprese, Comuni);
d) la distribuzione territoriale degli interventi;
e) la tipologia degli interventi finanziati;
f) indicatori di risultato relativi alla sicurezza percepita e alla vivibilita' urbana, sulla base di dati aggregati disponibili;
g) eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione della legge e proposte di modifica normativa.
3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
4. La Commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, puo' mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
5. La relazione di cui al comma 2 e' pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa e sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attivita' di cui ai commi 3 e 4.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dai commi precedenti.
7. Le attivita' di monitoraggio e valutazione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, avvalendosi delle strutture amministrative esistenti.