Attività
Clausole valutative: L.R. 3 luglio 2026, n. 14 - Piemonte
Legge regionale di innovazione e semplificazione normativa e amministrativa - Semplifica Piemonte
Art. 17.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di semplificazione delle procedure legislative e amministrative.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta, con cadenza biennale, una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche.
3. La relazione di cui al comma 2 documenta e descrive:
a) lo stato di attuazione della legge;
b) il quadro dei servizi e delle azioni dedicati all'attività di semplificazione;
c) l'individuazione degli interventi prioritari con l'indicazione di obiettivi, risorse e tempistiche, nonché le modifiche legislative ritenute necessarie in relazione a una maggiore efficacia della legge.
4. A supporto delle informazioni di cui al comma 3 sono, altresì, trasmessi:
a) l'elenco degli atti abrogati di natura normativa o amministrativa;
b) l'elenco delle proposte presentate dal Tavolo regionale per la semplificazione di cui all'articolo 12;
c) l'elenco degli atti normativi e amministrativi approvati e le relative ricadute in termini di minori costi per i cittadini e le imprese, nonché per le pubbliche amministrazioni;
d) l'elenco delle azioni svolte a supporto degli enti locali.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.
6. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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