Attività
Clausole valutative: L.R. 10 luglio 2026, n. 23 - Calabria
Art. 16
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati conseguiti in termini di miglioramento della sicurezza stradale e di riduzione dell’incidentalità.
2. La relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla commissione consiliare competente e contiene informazioni in particolare:
a) sulle attività svolte e sugli interventi promossi in attuazione della presente legge;
b) sulle forme di coordinamento e collaborazione attivate tra i soggetti istituzionali coinvolti;
c) sui contenuti e sulle risultanze del rapporto annuale predisposto dal CRISC;
d) sulle iniziative realizzate in materia di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale;
e) sull’utilizzo delle risorse destinate alle finalità della presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno
Norme per la promozione della sicurezza e dell’educazione stradale e per la disciplina del sistema regionale di monitoraggio dei dati sull’incidentalità stradale
