Attività

Clausole valutative: L.R. 10 luglio 2026, n. 23 - Calabria

Norme per la promozione della sicurezza e dell’educazione stradale e per la disciplina del sistema regionale di monitoraggio dei dati sull’incidentalità stradale

Art. 16
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati conseguiti in termini di miglioramento della sicurezza stradale e di riduzione dell’incidentalità.
2. La relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla commissione consiliare competente e contiene informazioni in particolare:
a) sulle attività svolte e sugli interventi promossi in attuazione della presente legge;
b) sulle forme di coordinamento e collaborazione attivate tra i soggetti istituzionali coinvolti;
c) sui contenuti e sulle risultanze del rapporto annuale predisposto dal CRISC;
d) sulle iniziative realizzate in materia di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale;
e) sull’utilizzo delle risorse destinate alle finalità della presente legge.