Attività
Clausole valutative: L.R. 10 luglio 2026, n. 19 - Lombardia
Disposizioni per garantire l'assistenza primaria ai cittadini italiani senza dimora
Art. 5
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta gli esiti dell'intervento regionale per assicurare l'assistenza sanitaria primaria ai cittadini italiani senza dimora che vivono sul territorio regionale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che fornisce risposte documentate sui seguenti aspetti:
a) numero di cittadini italiani senza dimora iscritti negli elenchi delle ASST regionali e quota di quelli assistiti dai medici di assistenza primaria e dai pediatri di libera scelta, le loro caratteristiche demografiche e sociali, la loro distribuzione sul territorio;
b) numero e tipologia di prestazioni erogate, patologie rilevate ed entità della spesa effettuata per prestazioni specialistiche, di assistenza farmaceutica e ospedaliera per territorio;
c) eventuali variazioni negli accessi al pronto soccorso e nella spesa di assistenza sanitaria riferite a cittadini italiani senza dimora;
d) iniziative realizzate sui territori per intercettare, informare e accompagnare l'utenza interessata dalla presente legge;
e) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e le azioni adottate per farvi fronte.
2. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1 .
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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