Attività
Clausole valutative: L.R. 8 maggio 2026, n. 14 - Sardegna
Disciplina del Sistema regionale di protezione civile
Art. 35
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla e monitora l'attuazione della presente legge e i risultati conseguiti dal Sistema regionale di protezione civile.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione triennale che descrive l'impatto sociale dell'azione del Sistema regionale di protezione civile, l'efficacia, l'efficienza e i risultati dell'azione amministrativa, che illustra i principali processi decisionali e operativi e le ricadute sulla comunità.
3. La relazione documenta le iniziative, le attività e gli interventi conclusi e in corso di realizzazione, indica i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi, l'impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione, la partecipazione alle attività di protezione civile, con particolare riferimento ai volontari, le eventuali criticità emerse e le soluzioni adottate.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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