Attività

Clausole valutative: L.R. 29 maggio 2026, n. 5 - Emilia Romagna

Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazionedegli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale

Art. 19
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge e ne valuta l’impatto rispetto al processo di transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili assegnati alla Regione Emilia-Romagna. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:
a) numero delle istanze autorizzative presentate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
b) numero delle istanze relative a procedure di valutazione ambientale, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
c) numero delle autorizzazioni rilasciate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
d) numero di PAS pubblicate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
e) potenza aggiuntiva entrata in esercizio;
f) percentuale di SAU regionale interessata dall’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
g) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.
2. La Giunta regionale, qualora ravvisi che i contenuti della presente legge non siano congruenti con il raggiungimento dell’obiettivo di 6,3 gigawatt fissato dalla tabella 1 contenuta nell’allegato C-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, propone all’Assemblea legislativa misure adeguative della presente legge, coniugando comunque la tutela dell’ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale e del settore agricolo con l’esigenza di promuovere l’incremento e la valorizzazione delle energie rinnovabili.