Attività

Clausole valutative: L.R. 28 aprile 2026, n. 6 - Valle d'Aosta

Disposizioni per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva. Abrogazione di leggi regionali

Art. 21
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere il Terzo settore, nel promuovere l'amministrazione condivisa e la cittadinanza attiva. A tal fine, la Giunta regionale, avvalendosi dell'attività dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 6, presenta, con cadenza biennale, alla Commissione consiliare competente e al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) evoluzione, diffusione e caratteristiche del Terzo settore nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale, dando altresì conto delle necessità del territorio e delle priorità d'intervento;
b) interventi attuati per promuovere la rappresentanza e la partecipazione degli Enti del Terzo settore, con particolare riferimento all'istituzione e all'operatività degli organismi previsti dal capo II della presente legge regionale;
c) attività svolte dai CSV;
d) interventi attuati per realizzare l'amministrazione condivisa, dando conto delle procedure di cui al capo III attivate sul territorio, anche al fine di valutarne i risultati;
e) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 20;
f) iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 20, anche con riferimento al supporto della costruzione di processi e strumenti di valutazione di impatto sociale e all'individuazione di criteri di misurabilità dell'impatto stesso;
g) rilevazioni prevalenti sull'attuazione della legge regionale tra gli operatori delle organizzazioni del Terzo settore, tra i soggetti attuatori degli interventi e i cittadini, con particolare attenzione al protagonismo giovanile;
h) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 1.