Attività
Clausole valutative: L.R. 20 aprile 2026, n. 2 - Emilia Romagna
Art. 16
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che documenta:
a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge;
b) i risultati conseguiti in relazione al sostegno ai settori agricolo, zootecnico, della pesca e dell’acquacoltura;
c) gli effetti delle misure adottate in materia di apicoltura, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità e della salute delle api;
d) le eventuali criticità emerse nell’attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno
Interventi a sostegno dei settori produttivi dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Modifiche alla Legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (norme per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della Legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei Regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18), alla Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)) e altre disposizioni
