Attività
Clausole valutative: L.R. 20 aprile 2026, n. 1 - Emilia Romagna
Art. 6
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione degli articoli 3 e 5 della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l’intermodalità fra il trasporto viario, ferroviario, aereo e fluvio-marittimo, nonché l’accessibilità alle infrastrutture dei trasporti. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione illustrativa dei contributi concessi e degli interventi realizzati, includendo indicatori specifici sul trasferimento modale.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al comma 1.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno
Misure per la promozione dell'attrattività del territorio mediante interventi in ambito aeroportuale e di sostegno alla logistica e all'intermodalità
