Attività

Clausole valutative: L.R. 9 dicembre 2025, n. 17 - Friuli Venezia Giulia

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia

Art. 140
Clausola valutativa
1. II Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:
a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione che documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le eventuali criticità emerse in sede di applicazione e le informazioni relative all'andamento e al finanziamento dei diversi provvedimenti, sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e del turismo e delle altre indagini e studi eventualmente disposti dagli uffici competenti per materia;
b) successivamente al primo triennio, una relazione triennale che informa sugli esiti delle attività di valutazione e controllo svolte dalla Giunta regionale tramite l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, dando in particolare conto dell'impatto delle diverse linee di intervento.
2. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.