Attività

Clausole valutative: L.R. 16 ottobre 2025, n. 7 - Umbria

Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro

Art. 11
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attuazione della presente legge e sui suoi effetti, contenente in particolare:
a) il numero e la tipologia dei procedimenti autorizzativi avviati, conclusi e in corso per impianti alimentati da fonti rinnovabili, distinti per fonte energetica e per comune;
b) i progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024;
c) la localizzazione e l'aggiornamento delle aree idonee e non idonee, con indicazione delle eventuali modifiche intervenute rispetto alla mappatura iniziale;
d) gli eventuali ricorsi o contenziosi promossi a seguito dell'applicazione della legge, con indicazione delle principali motivazioni giuridiche;
e) gli interventi di supporto tecnico e finanziario attivati a favore dei comuni, delle imprese e delle CER;
f) una valutazione sugli effetti ambientali e paesaggistici derivanti dall'attuazione della normativa.
2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Umbria, nella sezione "Amministrazione trasparente", entro quindici giorni dalla sua presentazione.