Attività

Clausole valutative: L.R. 7 agosto 2025, n. 22 - Marche

Interventi della Regione a sostegno del design e dell'ergonomia

Art. 5
Clausola valutativa
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, la Giunta regionale presenta periodicamente e comunque ogni due anni all'Assemblea legislativa regionale una relazione sull'attuazione degli interventi di cui a questa legge e una valutazione sui loro effetti. La relazione fornisce informazioni analitiche, quantitative e qualitative, sugli effetti degli interventi attuati in materia di design di ricerca ed ergonomico.
2. I contenuti della relazione possono essere oggetto di specifiche azioni di informazione, al fine di valorizzare, in particolare, gli effetti degli interventi attivati sotto il profilo dell'occupazione mantenuta e creata.