Attività
Clausole valutative: L.R. 6 agosto 2025, n. 13 - Puglia
Misure per l’attrazione, valorizzazione, mobilità circolare e permanenza dei talenti in Puglia
Art. 8
Clausola valutativa
1. Trascorsi tre anni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge, con la trasmissione di una relazione annuale entro il mese di marzo.
2. La relazione deve almeno contenere:
a) i dati e le informazioni sullo stato di attuazione dell’Agenda di cui all’articolo 4, commi 4 e 5;
b) l’esito del monitoraggio e della valutazione dei risultati previsti nell’articolo 5, comma 3, lettera c);
c) l’esito delle osservazioni e del monitoraggio degli obiettivi di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b);
d) gli esiti del monitoraggio dei progressi e della valutazione d’impatto delle iniziative e il dato sul livello di conoscenza dei programmi attivati, in relazione a quanto previsto nell’articolo 7, comma 4, lettera f).
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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