Attività
Clausole valutative: L.R. 22 agosto 2025, n. 55 - Toscana
Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare
Art. 7
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti in termini di promozione della figura del caregiver familiare, anche ai fini dell’eventuale revisione della legge stessa. A tal fine, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce in forma sintetica le seguenti informazioni:
a) il numero dei caregiver familiari e la loro distribuzione sul territorio regionale;
b) le attività di orientamento, supporto ed informazione al caregiver familiare fornite attraverso il Centro di ascolto regionale;
c) le iniziative di supporto, e la loro distribuzione sul territorio regionale, realizzate dai soggetti della rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, anche in collaborazione con l’associazionismo;
d) le informazioni utili ad evidenziare l’inserimento del caregiver familiare nel progetto assistenziale e le eventuali difficoltà riscontrate nello svolgimento dell’attività del caregiver;
e) le eventuali criticità emerse nell’attuazione della legge.
2. La relazione di cui al comma 1 è illustrata nella commissione consiliare competente, alla presenza delle associazioni che supportano i caregiver e le famiglie e degli altri soggetti a vario titolo interessati.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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