Attività
Clausole valutative: L.R. 22 agosto 2025, n. 26 - Abruzzo
Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)
Art. 19
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalita' di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti sulla base di indicatori per il monitoraggio dell'orientamento al servizio del sistema regionale dei servizi pubblici all'impiego, ovvero:
a) qualita' del ciclo di servizio: tassi di affluenza al servizio da parte degli utenti in cerca di lavoro, tasso di affluenza al servizio da parte delle aziende, grado di apertura al pubblico, tasso di avviamento al lavoro in funzione degli utenti dei Centri per l'impiego, numero iniziative informative e promozionali dei Centri per l'impiego, numero addetti / numero di iscritti al collocamento e grado di incidenza delle attivita' amministrative;
b) relazione con il pubblico e grado di soddisfazione degli utenti;
c) valorizzazione della rete relazionale, sia nei confronti dell'utenza che degli altri soggetti del territorio.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, in prima applicazione, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicita' annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione con i dati di cui al comma 1.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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