Attività

Clausole valutative: L.R. 12 agosto 2025, n. 21 - Veneto

Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità

Art. 8
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti con particolare riferimento agli obiettivi di promozione delle cooperative di comunità programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento. l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi e degli incentivi previsti dall’articolo 4, la tipologia e il numero dei beneficiari dei contributi e degli incentivi concessi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, rende conto periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, predisponendo annualmente una relazione, da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare competente, che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità previste, il grado di partecipazione alle misure offerte, il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
3. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l’assunzione delle opportune determinazioni.
4. Le relazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.