Attività
Clausole valutative: L.R. 8 luglio 2025, n. 35 - Basilivata
Articolo 6
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto dalla legge;
b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate;
c) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni indicate alla lettera a);
d) le criticità emerse nell'attuazione di questa legge dal punto di vista organizzativo e funzionale;
e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della legge.
2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente commissione consiliare, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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