Attività

Clausole valutative: L.R. 8 luglio 2025, n. 35 - Basilivata

Misure contributive a favore dei Comuni lucani su cui insistono strutture a servizio anche dei Comuni limitrofi regionali ed extraregionali

Articolo 6
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto dalla legge;
b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate;
c) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni indicate alla lettera a);
d) le criticità emerse nell'attuazione di questa legge dal punto di vista organizzativo e funzionale;
e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della legge.
2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente commissione consiliare, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.