Attività

Clausole valutative: L.R. 30 luglio 2025, n. 39 - Toscana

Disciplina della programmazione negoziata regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015

Art. 9
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull’efficacia delle attività di programmazione negoziata di interesse regionale.
2. A tal fine, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che documenti e descriva:
a) le istanze per la stipula dei patti territoriali ricevute, le proposte di accordo scelte per essere sottoposte a negoziazione, le valutazioni condotte, i soggetti coinvolti e gli accordi sottoscritti;
b) il costo complessivo degli interventi, le risorse effettivamente impiegate distinte per fonte di finanziamento, i tempi e le modalità della fase di attuazione, i soggetti coinvolti;
c) le eventuali criticità riscontrate nella fase negoziale, il rispetto degli impegni presi dai soggetti coinvolti, nonché le eventuali azioni di recesso.