Attività

Clausole valutative: L.R. 18 luglio 2025, n. 11 - Lombardia

Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003

Art. 16
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti dalle politiche per la mitigazione e per l'adattamento al cambiamento climatico.
2. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi degli enti del sistema regionale, presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che descrive e documenta:
a) gli interventi promossi per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico di cui agli articoli 2, 3 e 5, indicando modalità di attuazione, risorse previste, eventuali criticità e risultati raggiunti;
b) l'andamento degli indicatori climatici e sanitari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), e gli impatti stimati riguardo a patologie croniche e malattie infettive prevedendo, ove possibile, indicatori specifici per le aree più vulnerabili;
c) le misure promosse e attivate per lo sviluppo della produzione e per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili di cui agli articoli 6 e 7 e i relativi esiti;
d) lo stato di attuazione dei patti territoriali di sostenibilità di cui all'articolo 8 con particolare riferimento ai soggetti coinvolti e agli interventi realizzati;
e) le azioni sviluppate per favorire nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali di cui all'articolo 9 e le filiere, i settori produttivi e le aree vulnerabili nel processo di transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio individuati;
f) le iniziative adottate per promuovere la formazione, la ricerca, l'innovazione e l'aumento della consapevolezza riguardanti il cambiamento climatico e i relativi effetti di cui all'articolo 10;
g) il supporto tecnico prestato alle amministrazioni locali per adeguare piani e interventi in applicazione dell'articolo 12, indicando strumenti, modalità e difficoltà incontrate.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione di cui al comma 2 secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale del Consiglio regionale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
4. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare priorità e specifiche esigenze conoscitive rispetto a quanto previsto al comma 2.