Attività

Clausole valutative: L.R. 17 luglio 2025, n. 11 - Piemonte

Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria sul territorio regionale

Art. 6
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli enti di cui all'articolo 2, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge in termini di contributo all'agevole, funzionale e uniforme esercizio dell'ALPI e di incremento delle entrate da questa derivanti.
2. La Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare anche le seguenti informazioni:
a) il numero di personale del ruolo sanitario che eroga prestazioni in regime di ALPI e i volumi annuali di queste attività;
b) il rapporto tra le attività istituzionali e quelle in regime di ALPI per ciascuna annualità;
c) l'incremento delle entrate nei bilanci degli enti di cui all'articolo 2 relativo alle attività svolte in regime di ALPI;
d) l'evoluzione annuale e complessiva dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, suddivise per tipologia di prestazioni;
e) un quadro dei casi di applicazione di quanto previsto dall'articolo 5;
f) una descrizione dello stato di attuazione della legge, in particolare delle linee guida di cui all'articolo 3 e le eventuali criticità.
3. Le risposte ai quesiti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) considerano quale termine temporale iniziale la data di adozione o aggiornamento dei regolamenti per l'esercizio dell'ALPI da parte degli enti di cui all'articolo 2.
4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, modifica e aggiorna la deliberazione di cui all'articolo 3.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.