Attività
Clausole valutative: L.R. 15 luglio 2025, n. 34 - Toscana
Art. 5
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull’efficacia della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive, in particolare:
a) le informazioni sulle realtà produttive di birra artigianale attive sul territorio regionale, con particolare riferimento alla localizzazione, alla tipologia e alla dimensione aziendale;
b) la tipologia degli interventi finanziati e l’ammontare dei contributi erogati, oltre al numero delle istanze presentate in rapporto a quelle ammesse, suddivisi per comune;
c) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno
Disposizioni per la valorizzazione e la promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale
