Attività

Clausole valutative: L.R. 4 giugno 2025, n. 28 - Basilicata

Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie

Articolo 14
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alla prevenzione e alla cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive:
a) lo stato di attuazione della legge;
b) i risultati quantitativi e qualitativi dei programmi;
c) le azioni attivate dalla Regione per il riconoscimento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione;
d) le attività formative rivolte agli operatori sanitari e socio-sanitari e le iniziative di sostegno alle famiglie promosse dalla Regione;
e) le iniziative di sensibilizzazione e informazione promosse sul territorio regionale;
f) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione;
g) le raccomandazioni per miglioramenti futuri.
2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l’esame.