Attività
Clausole valutative: L.R. 30 giugno 2025, n. 35 - Calabria
Art. 11
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati clinici e delle informazioni di cui all’articolo 6, trasmette alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’attuazione della presente legge. La relazione fornisce, in particolare, informazioni su:
a) lo stato di attuazione delle misure previste;
b) i risultati conseguiti in termini di miglioramento dell’assistenza ai pazienti reumatologici;
c) l’efficacia delle misure adottate, con particolare riferimento all’impatto delle politiche regionali sulle condizioni di vita dei pazienti e dei loro caregiver;
d) le criticità riscontrate nell’applicazione della presente legge ed eventuali proposte di miglioramento.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, dei caregiver e degli operatori sanitari, al fine di raccogliere contributi e osservazioni.
3. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul portale istituzionale della Regione Calabria.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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