Attività

Clausole valutative: L.R. 30 maggio 2025, n. 24 - Calabria

Istituzione del Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria

Art. 4
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Coordinamento regionale, presenta alla Commissione consiliare competente, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta.
2. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:
a) livello raggiunto relativo alla mappatura delle patologie nel territorio regionale;
b) interventi in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening;
c) criticità riscontrate nella gestione del RRDC, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, e interventi posti in essere per ridurre al minimo le eventuali interruzioni;
d) proposte idonee alla soluzione di eventuali problematiche e valutazioni di merito dell'impatto dell'ambiente sulla salute dei cittadini;
e) criticità verificatesi nella applicazione della presente legge.
3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica attraverso i portali istituzionali della Regione Calabria.