Attività

Clausole valutative: L.R. 30 maggio 2025, n. 22 - Calabria

Istituzione della rete dei Borghi della Calabria.

Art. 3
Clausola valutativa
1. Al fine di esercitare il controllo sull’attuazione della presente legge e valutare i risultati ottenuti la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sull’attuazione della legge.